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Bonus senza perizia per i costi di ricerca

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Lunedí 02 Luglio 2012

Via libera alla deduzione dei costi di ricerca e sviluppo senza la perizia giurata, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili, ma solo con l'attestazione di effettività dei costi sostenuti. Lo chiarisce la circolare 26/E del 20 giugno 2012, paragrafo 7. Per la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale, ci sono regole comuni applicabili sia alle società di capitali che alle ditte individuali, Snc, Sas e soggetti equiparati. Non possono essere dedotti i costi per il personale dipendente e assimilato (anche se classificati in voci diverse rispetto alla B.9 del conto economico), tranne i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo ed Enpaia per il settore agricolo e i costi del personale fino a cinque dipendenti, per un importo massimo di 1.850 euro ciascuno, a patto che si abbiano componenti positivi non superiori a 400mila euro.
Sono deducibili, inoltre, le spese per gli apprendisti, i disabili, il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, oltre che per il «personale addetto alla ricerca e sviluppo», sia ricerca di base, sia ricerca applicata o sviluppo. Per questa deduzione, l'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5, del Dlgs 446/1997, richiede la presenza di un'«attestazione di effettività» dei costi stessi rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro. Questa deve attestare l'effettivo sostenimento dei costi e la loro rispondenza alle rilevazioni contabili e ai dati riportati nella dichiarazione Irap (risoluzione 104/E del 21 aprile 2009) e deve essere rilasciata nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 79/1997, che disciplina le misure fiscali a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali. Quest'ultima norma, però, richiede anche «la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili». La circolare 26/E del 20 giugno 2012, paragrafo 7, ha chiarito che il rinvio alla disciplina sull'innovazione delle imprese industriali deve «intendersi riferito solo alle formalità di stesura dell'attestazione stessa e non anche alla predisposizione della perizia giurata».

Possono essere dedotti dalla base imponibile Irap anche i contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Spetta infine uno sconto forfettario dall'imponibile Irap di un importo pari a 4.600 euro (9.200 euro per le aree svantaggiate) per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato. Quest'ultima agevolazione, relativa al cosiddetto cuneo fiscale, è stata aumentata dal decreto salva-Italia (articolo 2, comma 2, del Dl 201/2011) a 10.600 euro per i «lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni» (a 15.200 euro per le aree svantaggiate), dal 2012.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedí 02 Luglio 2012
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